, n. 41b ad art. 122), egli deve quindi vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. In particolare, nelle cause di stato vale il limite di fr. 4'200.– di onorario con l'obbligo per il patrocinatore d'ufficio (e quindi anche di quello che assurge a tale ruolo) di rivolgersi al giudice non appena raggiunto (sopra, consid. 4.1). Il rischio di sforamento può così essere controllato e ponderato e, in un ottica d'insieme vista la stretta e naturale connessione fra questo tipo di procedure, legittimare se si giustifica la fissazione di un nuovo limite per chiudere la controversia.