Tuttavia, per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), senza il preventivo accordo del Pretore aggiunto in un regime di gratuito patrocinio l'assistenza legale non può interrompersi per libera scelta né della patrocinata, né della legale medesima e neppure per loro comune intesa. Di modo che, la censura è infondata. 4.3 La reclamante obietta invero che la cessazione del patrocinio coincide con quella della vertenza di protezione dell'unione coniugale e che l'avv. __________ sarebbe subentrata al suo posto per la sola procedura di divorzio o separazione (reclamo, pag. 6 n. 12 e 13; doc. F). Di ciò non vi è però riscontro.