Quando le prestazioni effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv. 1 Rtar). 4.2 La reclamante reputa la decisione impugnata arbitraria e manifestamente lesiva del diritto per il fatto che, dato atto di come l'istanza 1° giugno 2012 a favore di quest'ultima non fosse ancora stata decisa, il Pretore aggiunto non aveva nominato l'avv. PA 1 quale sua patrocinatrice d'ufficio poiché l'assistenza legale fornitale era oramai già cessata (reclamo, pag. 5 n. 11). Ma il rimprovero è infondato.