, n. 72 ad art. 118). Nel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Giusta l'art. 5 Rtar poi, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014). Quando le prestazioni effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv.