Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). 4.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv.