Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 17 febbraio 2016. Il termine per il reclamo è così scaduto il 29 febbraio 2016, protratto per l'art. 142 cpv. 3 CPC al primo giorno feriale seguente. Rimesso alla posta lunedì 29 febbraio il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.