Con il gravame si chiede l'annullamento della decisione 12 febbraio 2016 e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In via subordinata si postula l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. PA 1 quale patrocinatrice d'ufficio per la procedura di protezione dell'unione coniugale oltre, infine, la tassazione della nota professionale 10 febbraio 2016. La controparte non รจ stata chiamata a esprimersi sul reclamo. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.