{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-20_2017-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124484&nX40_KEY=4710942&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cbb6d11e6249435acf27280349a56ad"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2016.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2017 13.2016.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. Contestuale reclamo proposto dalla patrocinatrice legale in veste di interveniente adesiva, con richiesta di tassazione della sua nota d'onorario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:36:39", "Checksum": "bd4af7d178a0c93e7ca9cd0142cbf57f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2017 13.2016.20\nRegesto:\nReclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. Contestuale reclamo proposto dalla patrocinatrice legale in veste di interveniente adesiva, con richiesta di tassazione della sua nota d'onorario\n\n\n5.2 L'avv. PA 1 rivendica il suo intervento adesivo nella controversia relativa alla sua mancata nomina quale patrocinatrice d'ufficio di RE 1, che oppone quest'ultima allo Stato. Ma invano. La necessità di vedersi coperte e retribuite le prestazioni fornite alla sua assistita tra l'11 aprile 2012 e il 5 gennaio 2016 ha carattere puramente economico. In discussione è poi un diritto strettamente personale – il gratuito patrocinio appunto – della sua assistita. Di modo che, in difetto di un verosimile interesse giuridico, già per questo l'istanza di intervento adesivo va respinta. Giova in aggiunta rilevare che la legale nemmeno contesta la cessazione del suo mandato intervenuta prima della decisione impugnata, che reputa comunque giustificata poiché la procedura di misure a protezione dell'unione coniugale era chiusa e “il mandato alla nuova patrocinatrice avv. __________ può quindi riferirsi solo alla successiva procedura di divorzio o di separazione” (reclamo, pag. 6 n. 13). E questo non conforta neppure lontanamente un suo limitato diritto personale ad impugnare mediante reclamo la sua mancata designazione a legale d'ufficio.\nSugli oneri processuali\n6. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Soccombente risulta tuttavia anche l'avv. PA 1 che si vede respingere la sua istanza di intervento adesivo a sostegno della reclamante, e che deve quindi concorrere alle relative spese di giudizio in applicazione dell'art. 106 cpv. 3 CPC (Zuber/Gross, op. cit., n. 36 seg. ad art. 74 e 13 ad art. 106). Gli oneri processuali, stabiliti in fr. 300.– conformemente agli art. 2 cpv. LTG e 14 LTG, vanno così ripartiti a metà fra la reclamante e l'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 29 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.\n2. L'istanza 29 febbraio 2016 di intervento adesivo in lite dell'avv. PA 1 è respinta.\n3. Le spese processuali del reclamo e della contestuale istanza di intervento adesivo, fissate in fr. 300.– e già anticipate, sono poste per metà a carico di RE 1 e per il resto a carico dell'avv. PA 1. Non si assegnano ripetibili.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 29 febbraio 2016 alle controparti):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}