{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-20_2017-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124484&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cbb6d11e6249435acf27280349a56ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2017 13.2016.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. 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Quest'ultimo decide la remunerazione del patrocinatore d'ufficio, che è parte integrante della liquidazione delle spese giudiziarie (art. 104, 111 e 122 CPC; Bühler, op. cit., n. 42 ad art. 122), e, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato (Bühler, op. cit., n. 41b ad art. 122), egli deve quindi vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. In particolare, nelle cause di stato vale il limite di fr. 4'200.– di onorario con l'obbligo per il patrocinatore d'ufficio (e quindi anche di quello che assurge a tale ruolo) di rivolgersi al giudice non appena raggiunto (sopra, consid. 4.1). Il rischio di sforamento può così essere controllato e ponderato e, in un ottica d'insieme vista la stretta e naturale connessione fra questo tipo di procedure, legittimare se si giustifica la fissazione di un nuovo limite per chiudere la controversia. Pertanto, diversamente da quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 6 n. 12), proprio la preventiva approvazione del giudice – per l'interruzione del patrocinio d'ufficio prima e per l'onorario poi – evita una disparità di trattamento fra quegli avvocati (e invero anche fra i loro assistiti) che si occupano tanto della vertenza di protezione dell'unione coniugale quanto del successivo divorzio o separazione, e quelli che per precisi motivi si occupano di una sola di esse.\n4.5 Per tutto quanto si è detto, a fronte di un'istanza di gratuito patrocinio del 1°giugno 2012, ritenuto che il Pretore aggiunto ancora non si era pronunciato sulla designazione dell'avv. PA 1 quale patrocinatrice d'ufficio della reclamante, l'interruzione del patrocinio andava preventivamente giustificata davanti al giudice – le ragioni addotte con scritto 17 febbraio 2016 essendo sotto questo profilo generiche oltre che tardive – e, comunque, da lui espressamente approvata. Questo avrebbe sì legittimato il riconoscimento del suo patrocinio d'ufficio e la conseguente tassazione della sua nota professionale e remunerazione delle sue prestazioni ad opera dello Stato. Non soddisfa invece questi requisiti, la richiesta a posteriori insita nella domanda di tassazione di implicito e scontato consenso, ovvero ad avvenuta revoca del patrocinio. Il reclamo va così integralmente respinto e la decisione del Pretore aggiunto confermata.\nSull'istanza di intervento adesivo\n5. Contestualmente al reclamo presentato per il tramite dell'avv. PA 1, quest'ultima formula davanti a questa Camera istanza per un suo intervento adesivo in lite giusta l'art. 74 segg. CPC. Il suo manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo lo individua nel pericolo di non vedere retribuite le proprie prestazioni professionali (reclamo, pag. 4 n. 10 e pag. 7 n. 13).\n5.1 Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice (art. 74 CPC). Il terzo partecipa a proprio nome e nel proprio interesse al procedimento pendente a sostegno della parte che vuole supportare (Zuber/Gross, Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 1 segg. ad art. 74). L'intervento va esercitato in sede cantonale e se è contestuale a un rimedio di diritto, la decisione compete all'autorità di ricorso (Zuber/Gross, op. cit., n. 27 ad art. 74 e n. 5 ad art. 75; Staehelin/Schweizer in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 16 ad art. 74 e n. 6 ad art. 75).\nL'interesse giuridico non può avere solo carattere economico (Zuber/Gross, op. cit., n. 24 ad art. 74; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 33 ad art. 74) e non è dato in relazione a pretese strettamente personali (“höchstpersönliche Ansprüche”) della parte a sostegno della quale è chiesto l'intervento adesivo (Staehelin/ Schweizer, op. cit., n. 50 ad art. 74), fra cui rientra il suo diritto al gratuito patrocinio (Bühler, Berner Kommentar, vol. I, 2012, n. 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 117-123).\nIl patrocinatore non può comunque sia insorgere a titolo personale avverso una decisione di diniego del gratuito patrocinio per il suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Bühler, op. cit., n. 11 ad art. 121; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 2 ad art. 121)."}