{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-20_2017-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124484&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cbb6d11e6249435acf27280349a56ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2017 13.2016.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. 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A a C e E a G) non fa parte dell'incarto processuale della Pretura: in quanto nuovo è quindi inammissibile. Le procure doc. H (mandato legale conferito all'avv. __________) e doc. I (subdelega del mandato dell'avv. __________ all'avv. PA 1) attestano invece la rappresentanza legale della reclamante in questa sede e sono quindi ammissibili.\n4. Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).\n4.1 In virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a). L'ipotesi di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice nemmeno l'ipotesi di una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).\nNel Canton Ticino l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.– l'ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Giusta l'art. 5 Rtar poi, salvo diversa decisione del giudice, nelle cause di protezione dell'unione coniugale e in quelle di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, l'onorario massimo riconosciuto è di fr. 4'200.– (fr. 5'000.– fino al 31 dicembre 2014). Quando le prestazioni effettuate raggiungono tale importo, o quello massimo fissato dal giudice, l'avvocato ha l'obbligo di informare immediatamente il Pretore (art. 8 cpv. 1 Rtar).\n4.2 La reclamante reputa la decisione impugnata arbitraria e manifestamente lesiva del diritto per il fatto che, dato atto di come l'istanza 1° giugno 2012 a favore di quest'ultima non fosse ancora stata decisa, il Pretore aggiunto non aveva nominato l'avv. PA 1 quale sua patrocinatrice d'ufficio poiché l'assistenza legale fornitale era oramai già cessata (reclamo, pag. 5 n. 11). Ma il rimprovero è infondato. Certo il Pretore aggiunto ha atteso il 12 febbraio 2016 per pronunciarsi sulla richiesta di patrocinio di cui all'istanza 1° giugno 2012. Premesso che la procedura è rimasta sospesa a far tempo da dicembre 2012, risulta dalla nota onorari e spese che la legale ha continuato a prodigare i suoi servizi e la reclamante a beneficiarne senza mai sollecitare una decisione al riguardo. A mente dell'interessata il Pretore aggiunto doveva procedere alla nomina indipendentemente dall'intervenuta revoca del mandato, determinante essendo il fatto che la legale l'aveva rappresentata nella procedura di protezione dell'unione coniugale (reclamo, pag. 5 n. 11). Se non che, prevalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio e quindi del diritto a vedersi remunerate dallo Stato le prestazioni di rappresentanza di cui aveva beneficiato, il legame in essere fra lei e la patrocinatrice da una parte e lo Stato dall'altra va esaminato a dipendenza dei limiti previsti dal diritto pubblico e non delle norme sul mandato. Ora, il 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha informato la Pretura che “la signora RE 1 ha declinato il mandato” (doc. E). Tuttavia, per quanto si è detto (sopra, consid. 4.1), senza il preventivo accordo del Pretore aggiunto in un regime di gratuito patrocinio l'assistenza legale non può interrompersi per libera scelta né della patrocinata, né della legale medesima e neppure per loro comune intesa. Di modo che, la censura è infondata.\n4.3 La reclamante obietta invero che la cessazione del patrocinio coincide con quella della vertenza di protezione dell'unione coniugale e che l'avv. __________ sarebbe subentrata al suo posto per la sola procedura di divorzio o separazione (reclamo, pag. 6 n. 12 e 13; doc. F). Di ciò non vi è però riscontro. Al Pretore aggiunto l'avv. PA 1 aveva chiesto per conto della sua assistita di sospendere la causa, riservato alle parti “la riattivazione della procedura, quindi la fissazione di un'udienza per la discussione provvisionale” (act. IV). La sospensione è stata pronunciata lo stesso giorno e non risulta che dopo di allora il procedimento sia stato formalmente chiuso. Anzi la stessa procura rilasciata il 29 dicembre 2015 dalla reclamante alla nuova legale menziona la “causa inc. n. 2012.611” (doc. I)."}