{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2017-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-20_2017-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=124484&nX40_KEY=4921586&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5cbb6d11e6249435acf27280349a56ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.08.2017 13.2016.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione di diniego di gratuito patrocinio emessa ad intervenuta rescissione del mandato di rappresentanza. 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SO.2012.611 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° giugno 2012 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 29 febbraio 2015 (recte: 2016) di RE 1, rispettivamente dell'avv. PA 1 nel ruolo di interveniente adesiva, contro la decisione 12 febbraio 2016 con cui il Pretore aggiunto non ha ammesso l'avv. PA 1 al patrocinio d'ufficio della ricorrente, dichiarando irricevibile la relativa domanda di tassazione della nota professionale;\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l'11 settembre 1987. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (29 agosto 1989) e __________ (21 marzo 1994). Con istanza 1° giugno 2012, introdotta davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione della vita separata e del mantenimento della famiglia. L'istante ha nel contempo postulato l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina a patrocinatrice d'ufficio dell'avv. PA 1.\nB. Con decreto supercautelare 12 giugno 2012 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separati e attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie. A complemento di quest'assetto all'udienza del 28 agosto 2012 le parti hanno concordato il mantenimento provvisorio di moglie e figlia – quest'ultima ancora agli studi – che il Pretore aggiunto ha omologato. Il 7 dicembre 2012, previa sospensione della causa, le parti hanno sottoposto al Pretore aggiunto un ulteriore accordo sui contributi alimentari, impegnandosi entro 6 mesi a elaborare una convenzione di divorzio. Alla scadenza si riservano il riavvio della causa e la ridiscussione sul mantenimento a dipendenza di mezzi e bisogni nel frattempo accertati.\nIl procedimento è quindi stato sospeso dal Pretore aggiunto con ordinanza del 7 dicembre 2012.\nC. Con scritto 10 febbraio 2016 l'avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale per la tassazione, dando atto che il mandato era terminato.\nCon decisione 12 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile, vista l'avvenuta rescissione del mandato, la nomina a patrocinatrice d'ufficio della citata legale, e respinto la relativa richiesta. Conseguentemente, egli ha dichiarato irricevibile la domanda di tassazione della nota d'onorario.\nIl 18 febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha respinto una richiesta di revisione presentata dall'avv. PA 1.\nD. Con reclamo 29 febbraio 2016 RE 1 – rappresentata dall'avv. PA 1, agente in subdelega dell'attuale nuova patrocinatrice – insorge contro la precitata decisione. Nel contempo l'avv. PA 1 formula pure istanza di intervento adesivo nella lite. Con il gravame si chiede l'annullamento della decisione 12 febbraio 2016 e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In via subordinata si postula l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. PA 1 quale patrocinatrice d'ufficio per la procedura di protezione dell'unione coniugale oltre, infine, la tassazione della nota professionale 10 febbraio 2016.\nLa controparte non è stata chiamata a esprimersi sul reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.\nLa decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il giorno 17 febbraio 2016. Il termine per il reclamo è così scaduto il 29 febbraio 2016, protratto per l'art. 142 cpv. 3 CPC al primo giorno feriale seguente. Rimesso alla posta lunedì 29 febbraio il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.\n2. Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\nLa reclamante reputa la decisione impugnata arbitraria, determinanti per l'ammissione al gratuito patrocinio essendo soltanto gli art. 117 e 118 CPC. Pertanto, in quanto fondata sull'intervenuta rescissione del mandato all'avv. PA 1, la reiezione dell'istanza costituisce una manifesta violazione della legge. In particolare, la conclusione anzitempo del mandato non può invalidare il lavoro svolto fino ad allora, poiché a essere determinante è il periodo durante il quale la necessaria assistenza legale è stata prestata. Di fatto la procedura di protezione dell'unione coniugale era terminata, l'attività in capo alla nuova legale avv. __________ riguardando la vertenza di divorzio o separazione. E, adempiuti i presupposti di cui agli art. 117 e 118 CPC, il gratuito patrocinio deve essere concesso in entrambi i casi, anche in presenza di un diverso avvocato.\nDal canto suo l'avv. PA 1 giustifica la sua istanza di intervento adesivo in lite con il manifesto interesse giuridico all'esito del reclamo, la retribuzione delle sue prestazioni professionali essendo altrimenti a rischio.\nSul reclamo di RE 1"}