Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono - una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella commisurazione della multa. 4. Visto quanto precede il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.