a CPC, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere. Nel caso concreto l’argomento sollevato dal reclamante non è tale da ritenere che il primo giudice abbia ecceduto o finanche abusato del proprio potere d’apprezzamento. Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono - una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella commisurazione della multa.