(Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 ad art. 166 CPC). 3.2 Il reclamante sostiene che la multa è sproporzionata perché la controparte poteva ottenere l’informazione richiesta in altro modo, segnatamente senza obbligarlo a violare i suoi impegni contrattuali. Va qui rilevato anzitutto che, nei limiti posti dall’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere.