In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito. Per quanto concerne poi l’unico argomento invocato, e meglio la volontà degli azionisti di non essere svelati, trattasi, semmai, di un impegno di natura meramente contrattuale del reclamante, insufficiente per invocare l’applicazione dell’art. 166 cpv. 2 CPC. (Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 ad art. 166 CPC). 3.2