E neanche ha ipotizzato in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente. Tale argomento è in realtà stato addotto con il reclamo ma, proposto per la prima volta in questa sede, oltre che nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è neppure stato sostanziato. In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito.