3.1 Va qui rilevato che avanti il Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321 CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere. Neppure dopo essere stato reso edotto dal Pretore che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato indebito, e informato delle connesse comminatorie di legge, egli ha invocato un segreto o illustrato altri motivi a sostegno del proprio rifiuto. E neanche ha ipotizzato in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente.