Da ultimo censura l’ammontare della multa, adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi impegni contrattuali. 3.1 Va qui rilevato che avanti il Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321 CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere.