Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, poiché egli ha “semplicemente rispettato la volontà degli azionisti per quanto attiene alla segretezza riferita alla loro identità”. Inoltre egli rischiava di esporsi a una procedura civile o perlomeno a delle conseguenze professionali. Da ultimo censura l’ammontare della multa, adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi impegni contrattuali.