Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). In quest’ultimo caso egli deve rendere verosimile l’esistenza di un interesse preponderante a conservare il segreto. 3. Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, rilevando che la domanda - rivoltagli dal legale dell’attrice - neppure era stata motivata. Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett.