Giusta l’art. 166 CPC il terzo può rifiutarsi di collaborare all’accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1 lett. a), rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 166 cpv.