a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 L’art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv.