{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-15_2016-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122515&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059fd7cf30c8c97c2c26be7a15bec429"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.04.2016 13.2016.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:35:37", "Checksum": "ee387bcd047c35e817aa52faf52b04fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.04.2016 13.2016.15\nRegesto:\nReclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste\n\n\n3.1 Va qui rilevato che avanti il Pretore il reclamante non ha fatto valere alcun segreto previsto dall’art. 321 CP, né altri segreti protetti dalla legge, limitandosi a sostenere che gli azionisti stessi gli avevano detto di non rispondere. Neppure dopo essere stato reso edotto dal Pretore che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato indebito, e informato delle connesse comminatorie di legge, egli ha invocato un segreto o illustrato altri motivi a sostegno del proprio rifiuto. E neanche ha ipotizzato in quella sede l’esistenza del rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente. Tale argomento è in realtà stato addotto con il reclamo ma, proposto per la prima volta in questa sede, oltre che nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), non è neppure stato sostanziato. In siffatta situazione pertanto neppure vi era l’esigenza di spiegare al teste i motivi della domanda, ritenuto che non risulta che egli si sia informato al riguardo e nemmeno che abbia chiesto al Pretore di poter preventivamente interpellare gli azionisti affinché si determinassero in proposito.\nPer quanto concerne poi l’unico argomento invocato, e meglio la volontà degli azionisti di non essere svelati, trattasi, semmai, di un impegno di natura meramente contrattuale del reclamante, insufficiente per invocare l’applicazione dell’art. 166 cpv. 2 CPC. (Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 58 ad art. 166 CPC).\n3.2 Il reclamante sostiene che la multa è sproporzionata perché la controparte poteva ottenere l’informazione richiesta in altro modo, segnatamente senza obbligarlo a violare i suoi impegni contrattuali.\nVa qui rilevato anzitutto che, nei limiti posti dall’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l’ammontare della sanzione, e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere. Nel caso concreto l’argomento sollevato dal reclamante non è tale da ritenere che il primo giudice abbia ecceduto o finanche abusato del proprio potere d’apprezzamento. Infatti, di principio - e salvo eccezioni che qui non ricorrono - una parte è libera di scegliere i mezzi di prova che meglio ritiene adatti per provare i fatti contestati, sicché l’argomento non pare di rilievo nella commisurazione della multa.\n4. Visto quanto precede il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2016 di RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico di RE 1.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 febbraio 2016 alle parti):\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}