{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2016-15_2016-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122515&nX40_KEY=4921564&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "059fd7cf30c8c97c2c26be7a15bec429"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2016.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.04.2016 13.2016.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 19:35:37", "Checksum": "ee387bcd047c35e817aa52faf52b04fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 13.04.2016 13.2016.15\nRegesto:\nReclamo contro multa disciplinare inflitta a un teste\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2012.22 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 19 ottobre 2012 da\n|\n|\nCO 1 |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ __________ SA, __________ tutti patrocinati dall’ PA 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo di\n|\n|\ncontro la decisione 1° febbraio 2016 con la quale gli è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 500.-;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 19 ottobre 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di __________, di __________ SA e di __________ al pagamento della somma di fr. 433'500.- oltre accessori quale mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria per il medesimo importo sulle varie quote PPP del fondo base n. __________ RFD di __________.\nLe convenute si sono opposte con risposta 17 gennaio 2013 e hanno chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 344'691.85 per inadempienza del contratto d’appalto.\nB. Nel corso dell’istruttoria, all’udienza 1° febbraio 2016 è stato sentito in qualità di teste RE 1, amministratore della convenuta __________ SA, al quale è stato - tra l’altro - chiesto di indicare il nominativo degli azionisti della __________ SA. Nonostante l’avvertenza che il rifiuto di rispondere sarebbe stato considerato quale rifiuto indebito di collaborare con le conseguenze previste dall’art. 167 CPC, egli ha rifiutato di rispondere alla domanda. Il Pretore gli ha pertanto inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 500.-.\nC. Con reclamo 11 febbraio 2016 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di multa.\nConsiderato\nin diritto: 1. La decisione 1° febbraio 2016, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 1° febbraio 2016, sicché il gravame qui in esame, consegnato alla posta l’11 febbraio 2016, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella vertenza promossa da CO 1 contro __________, __________ SA e __________ è legittimato a impugnare la decisione (art. 167 cpv. 3 CPC).\n2. Giusta l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).\n2.1 L’art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d).\n2.2 Giusta l’art. 166 CPC il terzo può rifiutarsi di collaborare all’accertamento di fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1 lett. a), rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l’articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo può poi rifiutarsi di collaborare qualora possa invocare altri segreti protetti dalla legge, ma solo quando l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). In quest’ultimo caso egli deve rendere verosimile l’esistenza di un interesse preponderante a conservare il segreto.\n3. Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, rilevando che la domanda - rivoltagli dal legale dell’attrice - neppure era stata motivata. Sostiene poi che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, poiché egli ha “semplicemente rispettato la volontà degli azionisti per quanto attiene alla segretezza riferita alla loro identità”. Inoltre egli rischiava di esporsi a una procedura civile o perlomeno a delle conseguenze professionali. Da ultimo censura l’ammontare della multa, adducendo che la controparte avrebbe potuto ottenere l’informazione voluta tramite altri mezzi di prova, senza obbligare il reclamante a violare i suoi impegni contrattuali."}