Alla controparte non vengono assegnate ripetibili, il reclamo non essendole stato preventivamente notificato. Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 106, 107, 110, 320 e 321 CPC e per le spese la LTG, pronuncia: 1. Il reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 con la quale il Pretore aggiunto ha posto le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno è respinta. 2. Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 9 ottobre 2015 alla controparte): | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.