In siffatta situazione, caricando le spese giudiziarie in ragione di metà per ciascuna alle parti, il Pretore aggiunto non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, né peraltro la reclamante lo sostiene, limitandosi a contrapporre alla valutazione equitativa del primo giudice una valutazione puramente aritmetica, basata sul rapporto tra domande formulate e domande accolte, ciò che non è lontanamente sufficiente a far apparire iniqua la decisione impugnata. Visto quanto precede, la domanda della reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri processuali va respinta. 6.