In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura. L’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prevede però che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia. Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (III CCA 7 gennaio 2015 inc. 13.2014.32 e 8 gennaio 2015 inc. 13.2014.105).