250.- e le spese di fr. 550.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, tenendo conto del vicendevole grado di soccombenza. La reclamante sostiene che delle sette domande formulate cinque sono state accolte e due - quelle relative ai contributi alimentari - parzialmente accolte, venendo respinta solo la domanda di gratuito patrocinio, ininfluente questa per determinare la soccombenza. Richiamato l’art. 106 CPC, a mente della reclamante, CO 1 è da considerare soccombente per 6/7. 4. Giusta l’art. 106 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.