a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447). 2. Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura sommaria (art. 271 CPC) , il termine d’impugnazione della decisione in materia di spese è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la decisione impugnata essendo pervenuta all’istante il 1° ottobre 2015, il reclamo, rimesso alla posta il 9 ottobre 2015, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3. Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr.