{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-01-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-96_2016-01-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120684&nX40_KEY=4921577&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "443b7b5a289dd74f7f958a75e176157e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.01.2016 13.2015.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione in materia di spese. 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L’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prevede però che il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se si tratta di una causa del diritto di famiglia.\nPer costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (III CCA 7 gennaio 2015 inc. 13.2014.32 e 8 gennaio 2015 inc. 13.2014.105).\n5. Nel caso in esame, trattandosi di diritto di famiglia, il Pretore aggiunto ha ritenuto di ispirarsi, in materia di ripartizione dei costi, ai principi sanciti dall’art. 107 cpv. 1 lett. c CPC. Constatata l’esistenza di un sostanziale accordo su parte delle problematiche, restavano da definire i contributi di mantenimento e il blocco del conto __________. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, l’istante ha chiesto complessivamente fr. 6'079.20 (fr. 2'411.60 per sé e fr. 3'667.60 per il figlio). Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto le ha attribuito complessivamente fr. 2'291.35, di cui fr. 381.35 per sé e fr. 1'910.- per il figlio __________. Sulle questioni finanziarie essa è quindi risultata soccombente nella misura del 37% circa.\nIl primo giudice ha poi disposto il blocco del conto __________, confermando su quest’aspetto la decisione supercautelare.\nIn siffatta situazione, caricando le spese giudiziarie in ragione di metà per ciascuna alle parti, il Pretore aggiunto non ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, né peraltro la reclamante lo sostiene, limitandosi a contrapporre alla valutazione equitativa del primo giudice una valutazione puramente aritmetica, basata sul rapporto tra domande formulate e domande accolte, ciò che non è lontanamente sufficiente a far apparire iniqua la decisione impugnata.\nVisto quanto precede, la domanda della reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri processuali va respinta.\n6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e, nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Alla controparte non vengono assegnate ripetibili, il reclamo non essendole stato preventivamente notificato.\nPer i quali motivi,\nrichiamati in particolare gli art. 106, 107, 110, 320 e 321 CPC e per le spese la LTG,\npronuncia: 1. Il reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 con la quale il Pretore aggiunto ha posto le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno è respinta.\n2. Le spese processuali in fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente al reclamo 9 ottobre 2015 alla controparte):\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}