{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-01-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-96_2016-01-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120684&nX40_KEY=4921577&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "443b7b5a289dd74f7f958a75e176157e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 29.01.2016 13.2015.96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione in materia di spese. 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SO.2014.924 (misure protettrici dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 agosto 2014 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro\n|\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 9 ottobre 2015 di RE 1 contro il dispositivo n. 9 della decisione 29 settembre 2015 del Pretore aggiunto;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di adozione di misure protettrici dell’unione coniugale 22 agosto 2014 RE 1 ha chiesto quanto segue:\n1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate.\n1.2 Il figlio __________ è affidato alle cure della madre.\n1.3 Al padre è concesso il più ampio diritto di visita da concordare preventivamente con la madre …..\n1.4 CO 1 verserà a RE 1 … un contributo alimentare a favore del figlio __________ di fr. 2'411.60 a far tempo da luglio 2014.\n1.5 CO 1 verserà a RE 1 … un contributo di mantenimento a suo favore di fr. 3'667.60 a far tempo da luglio 2014.\n1.6 Il conto __________ … è bloccato a titolo cautelativo…\n1.8 L’abitazione coniugale è assegnata in uso all’istante.\n1.9 All’istante è concesso il gratuito patrocinio.\nB. Con osservazioni 8 ottobre 2014 il convenuto ha chiesto l’accoglimento parziale delle domande, e meglio:\n1.1 Le parti sono autorizzate a vivere separate.\n1.2 Il figlio __________ è affidato per ora alle cure della madre, riservato il mantenimento dell’autorità parentale congiunta dei genitori, l’ascolto del minore ed esperita una perizia sulle capacità genitoriali della madre.\n1.3 Al padre è concesso il più ampio diritto di visita col figlio __________.\n1.4 Nessun contributo alimentare è dovuto da CO 1 a RE 1 e ciò con effetto retroattivo al 1° settembre 2014.\n1.5. CO 1 verserà un contributo di mantenimento per il figlio __________ pari a non più di fr. 500.- mensili a far tempo dal mese di settembre 2014.\n1.6 Il conto __________ ... intestato a CO 1 è sbloccato e rimesso immediatamente alla libera disposizione dell’avente diritto.\n1.8 L’abitazione coniugale è assegnata in uso a RE 1, la quale inoltrerà immediatamente disdetta del contratto di locazione.\n1.9 A CO 1 è concesso il gratuito patrocinio.\nC. Con decisione 29 settembre 2015 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza, e deciso:\n1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati.\n2. La custodia del figlio __________ è assegnata alla madre.\n3. Al padre è garantito il più ampio diritto di visita da esercitarsi secondo accordi diretti fra gli interessati …\n4. CO 1 è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare a favore della moglie di fr. 381.35.\n5. CO 1 è tenuto a versare nelle mani della madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare a favore del figlio __________ pari a fr. 1'910.-, assegno famigliare non compreso.\n6. Il blocco del conto __________ ... intestato a CO 1 è mantenuto.\n7. L’abitazione coniugale è assegnata in uso all’istante.\n8. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’istante è respinta.\n9. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- da anticipare dall’istante, sono poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.\nD. Con reclamo 9 ottobre 2015 RE 1 ha postulato la riforma dei dispositivi n. 8 e 9 della decisione impugnata, nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio e di porre la tassa di giustizia e le spese della decisione a carico del convenuto in ragione di 6/7 e condannare lo stesso al versamento di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo.\nIl reclamo non è stato notificato a controparte per osservazioni.\nE. Con decisione 23 ottobre 2015 sono stati respinti sia la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo, sia il reclamo contro il diniego dell’assistenza giudiziaria da parte del Pretore aggiunto.\nConsiderato\nin diritto: 1. L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).\n2. Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura sommaria (art. 271 CPC) , il termine d’impugnazione della decisione in materia di spese è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la decisione impugnata essendo pervenuta all’istante il 1° ottobre 2015, il reclamo, rimesso alla posta il 9 ottobre 2015, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Con la decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha posto la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 550.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, tenendo conto del vicendevole grado di soccombenza.\nLa reclamante sostiene che delle sette domande formulate cinque sono state accolte e due - quelle relative ai contributi alimentari - parzialmente accolte, venendo respinta solo la domanda di gratuito patrocinio, ininfluente questa per determinare la soccombenza. Richiamato l’art. 106 CPC, a mente della reclamante, CO 1 è da considerare soccombente per 6/7."}