La tassa di giustizia può così essere fissata in fr. 600.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 10'000.–: art. 14 LTG). Una riduzione giusta l'art. 21 LTG non entra in considerazione questa Camera – per i motivi di cui si è detto – essendosi comunque dovuta chinare sulle censure della reclamante. Ai convenuti CO 1 e CO 2, che hanno resistito al reclamo proponendo 9 pagine di osservazioni con argomentazioni pertinenti, la reclamante corrisponderà un'adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar e a dipendenza di una cauzione di fr. 100'000.–. Avendovi rinunciato, non si assegnano ripetibili a CO 3. Per questi motivi, pronuncia: