– a dopo le prime arringhe (decisione impugnata, pag. 3). Sicché anche sotto questo profilo il rimprovero della reclamante sarebbe stato respinto. 4.5 In definitiva, e per quanto ammissibile, le censure del reclamo – in parte ai limiti del pretesto e su cui questa Camera si è comunque dovuta pronunciare – sarebbero state respinte poiché infondate. Lo stralcio della causa di merito va ricondotto alla mancata prestazione della 1a rata della cauzione (sopra, consid. 2). Tutto ciò considerato, si giustifica di porre le spese processuali del presente decreto di stralcio integralmente a carico della reclamante. La tassa di giustizia può così essere fissata in fr.