Peraltro nello scritto 21 agosto 2015 che esortava una decisione sulla cauzione, i convenuti spiegavano perché a loro modo di vedere, anche di fronte alla citata “carta di soggiorno”, i presupposti per un suo esonero non erano dati (act. XI). E, l'avvenuta notifica di tale atto (art. 136 lett. c CPC) non era controversa (reclamo, pag. 2 n. 3). Sui tali argomenti la reclamante aveva così avuto modo di esprimere la sua opinione, la decisione del Pretore essendo seguita dopo oltre un mese. Di modo che anche per questo si sarebbe dovuto escludere la tesi di una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad art. 124).