ciò di cui però – come peraltro anche il Pretore rileva (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo) – la citata carta di soggiorno non dava alcun riscontro. Rimasta una mera allegazione di parte, la reclamante non poteva seriamente considerare di avere adempiuto all'invito rivoltole dal Pretore. E ancor meno pretendere che, prima di emettere la decisione 2 ottobre 2015, il primo giudice le sollecitasse l'invio della preannunciata copia della carta d'identità. Peraltro nello scritto 21 agosto 2015 che esortava una decisione sulla cauzione, i convenuti spiegavano perché a loro modo di vedere, anche di fronte alla citata “carta di soggiorno”, i presupposti per un suo esonero non erano dati (act.