VIII) entro 20 giorni, termine poi prorogato fino al 5 giugno 2015 (act. IX). Ora, il 2 giugno 2015 l'interessata aveva trasmesso una copia della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione” rilasciata a suo nome dalla Questura di __________, attestante un suo ingresso in Italia il giorno 23 marzo 2015 per motivi familiari (doc. G). Contestualmente l'attrice indicava il suo attuale domicilio in “__________, Italia” (act. X), ciò di cui però – come peraltro anche il Pretore rileva (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo) – la citata carta di soggiorno non dava alcun riscontro.