Il Pretore però si era limitato a notificarle lo scritto con cui controparte sollecitava la decisione sulla cauzione, seguita il 2 ottobre 2015, senza indagare oltre sul suo domicilio (reclamo, pag. 2 n. 3 e 4). Se non che, è con ordinanza 28 aprile 2015 che il Pretore aveva interpellato l'attrice affinché provasse con documenti il suo esatto luogo di domicilio (act. VIII) entro 20 giorni, termine poi prorogato fino al 5 giugno 2015 (act.