In sostanza il Pretore, esperite le necessarie verifiche, ha escluso un domicilio in Ticino (Svizzera) dell'attrice, che all'udienza di conciliazione era stato rettificato in __________ (USA). La copia della carta di soggiorno prodotta il 2 giugno 2015 attestava poi solo di un suo ingresso in Italia il 23 marzo 2015, senza comprovare l'effettiva residenza in quel paese. Ha poi rilevato che l'art. 17 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) – di cui Svizzera e Italia erano parte – dispone l'esonero dalla cauzione per cittadini di uno Stato membro, aventi domicilio in uno di essi.