E, invero, neppure a fronte dell'assegnazione del termine suppletorio per versare la 1a rata di fr. 50'000.– la reclamante ha mai sollecitato una decisione al riguardo. 2.2 Ciò detto, dovendosi oramai costatare come sia stato dichiarato inammissibile il procedimento di merito promosso dall'attrice, ne consegue che il reclamo avverso la decisione sulla cauzione ha perso incontestabilmente ogni interesse. Sicché, diventato privo d'oggetto, il gravame deve essere stralciato dai ruoli in applicazione dell'art. 242 CPC. Restano nondimeno da decidere le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il reclamo. 3. L'art. 107 cpv.