Accertato che l'attrice non aveva provveduto al pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione processuale entro il termine suppletorio assegnatole con ordinanza 16 novembre 2015 e prorogato di 10 giorni l'ultima volta con ordinanza 9 dicembre 2015 (cfr. art. 138 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC), con decisione 9 febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato la petizione 12/13 agosto 2013 dell'attrice (inc. n. OR.2013.147) inammissibile. Copia di questo giudizio è stato trasmesso a questa Camera, che si occupa del pendente reclamo interposto contro la decisione sulla cauzione, reclamo per legge sprovvisto di effetto sospensivo (art. 325 cpv.