Dal canto loro, con osservazioni 5 novembre 2015, CO 1 e CO 2 si oppongono alla concessione dell'effetto sospensivo e chiedono di respingere il reclamo. G. Con decisione 9 febbraio 2016, comunicata al Presidente di questa Camera il giorno 11 febbraio 2016, il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile per mancato pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione per spese ripetibili entro il termine suppletorio fissato nel frattempo all'attrice in applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPC. Considerando in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett.