{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-93_2016-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120987&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e97dff4a3c1fa36f6af662979643e37d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.02.2016 13.2015.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione processuale per spese ripetibili. 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Esame del probabile esito del reclamo per decidere sulle spese giudiziarie\n\n\nScopo della cauzione è assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili per l'intero procedimento in corso, ed è (quindi) fissata sulla scorta dei medesimi principi che reggono la determinazione delle ripetibili (Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 9 ad art. 99 e n. 4 ad art. 100). Nel Cantone Ticino si applica il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar; art. 96 CPC). Nel quantificare la cauzione poi il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che, in seconda sede, può essere censurato solo in caso di eccesso o di abuso, ipotesi da escludere se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi di quel Regolamento (III CCA 13 agosto 2013 [inc. n. 13.2013. 63] consid. 3.1; 15 gennaio 2014 [inc. n. 13.2013.100] consid. 4.1). In concreto il Pretore ha stabilito l'importo di fr. 100'000.– in base al citato Regolamento, ritenuto un valore di causa non inferiore a fr. 4 Mio (decisione impugnata, pag. 2 in basso) adeguato a quanto chiesto con la petizione (sopra, consid. B). La cifra di fr. 100'000.– corrisponde a un tasso percentuale del 2.5% ed è quindi conforme ai parametri di cui all'art. 11 cpv. 1 Rtar che, per valori dai fr. 2 Mio ai 5 Mio, lo situa tra il 2% e il 4%, ciò che sarebbe bastato per respingere le censure della reclamante che lo riteneva eccessivo. Il Pretore poi aveva già tenuto conto della dilazione posticipando il versamento della seconda rata di fr. 50'000.– a dopo le prime arringhe (decisione impugnata, pag. 3). Sicché anche sotto questo profilo il rimprovero della reclamante sarebbe stato respinto.\n4.5 In definitiva, e per quanto ammissibile, le censure del reclamo – in parte ai limiti del pretesto e su cui questa Camera si è comunque dovuta pronunciare – sarebbero state respinte poiché infondate. Lo stralcio della causa di merito va ricondotto alla mancata prestazione della 1a rata della cauzione (sopra, consid. 2). Tutto ciò considerato, si giustifica di porre le spese processuali del presente decreto di stralcio integralmente a carico della reclamante. La tassa di giustizia può così essere fissata in fr. 600.– (in sede di reclamo va da fr. 100.– a fr. 10'000.–: art. 14 LTG). Una riduzione giusta l'art. 21 LTG non entra in considerazione questa Camera – per i motivi di cui si è detto – essendosi comunque dovuta chinare sulle censure della reclamante. Ai convenuti CO 1 e CO 2, che hanno resistito al reclamo proponendo 9 pagine di osservazioni con argomentazioni pertinenti, la reclamante corrisponderà un'adeguata indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar e a dipendenza di una cauzione di fr. 100'000.–. Avendovi rinunciato, non si assegnano ripetibili a CO 3.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre 2015 di RE 1, insieme alla contestuale richiesta di effetto sospensivo, sono stralciate dal ruolo in quanto divenute prive d'oggetto.\n2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 600.–, già anticipate da RE 1 sono poste a suo carico, con l'obbligo di corrispondere a CO 1 e a CO 2, complessivi fr. 2'500.– a titolo di ripetibili. Non si assegnano ripetibili a CO 3.\n3. Notificazione:\n|\n|\n– ; – ; – .\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}