{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-93_2016-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120987&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e97dff4a3c1fa36f6af662979643e37d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.02.2016 13.2015.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione processuale per spese ripetibili. 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Il 2 giugno 2015 aveva trasmesso al Pretore copia della sua carta di soggiorno rilasciatale dalla Questura di __________ in Italia (doc. 5), luogo dove – a suo dire – aveva ottenuto domicilio e residenza a seguito del matrimonio celebrato il 21 marzo 2015, dichiarandosi disposta a trasmettere non appena possibile copia della carta d'identità (reclamo, pag. 2 n. 2). Il Pretore però si era limitato a notificarle lo scritto con cui controparte sollecitava la decisione sulla cauzione, seguita il 2 ottobre 2015, senza indagare oltre sul suo domicilio (reclamo, pag. 2 n. 3 e 4).\nSe non che, è con ordinanza 28 aprile 2015 che il Pretore aveva interpellato l'attrice affinché provasse con documenti il suo esatto luogo di domicilio (act. VIII) entro 20 giorni, termine poi prorogato fino al 5 giugno 2015 (act. IX). Ora, il 2 giugno 2015 l'interessata aveva trasmesso una copia della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione” rilasciata a suo nome dalla Questura di __________, attestante un suo ingresso in Italia il giorno 23 marzo 2015 per motivi familiari (doc. G). Contestualmente l'attrice indicava il suo attuale domicilio in “__________, Italia” (act. X), ciò di cui però – come peraltro anche il Pretore rileva (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo) – la citata carta di soggiorno non dava alcun riscontro. Rimasta una mera allegazione di parte, la reclamante non poteva seriamente considerare di avere adempiuto all'invito rivoltole dal Pretore. E ancor meno pretendere che, prima di emettere la decisione 2 ottobre 2015, il primo giudice le sollecitasse l'invio della preannunciata copia della carta d'identità. Peraltro nello scritto 21 agosto 2015 che esortava una decisione sulla cauzione, i convenuti spiegavano perché a loro modo di vedere, anche di fronte alla citata “carta di soggiorno”, i presupposti per un suo esonero non erano dati (act. XI). E, l'avvenuta notifica di tale atto (art. 136 lett. c CPC) non era controversa (reclamo, pag. 2 n. 3). Sui tali argomenti la reclamante aveva così avuto modo di esprimere la sua opinione, la decisione del Pretore essendo seguita dopo oltre un mese. Di modo che anche per questo si sarebbe dovuto escludere la tesi di una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 8 ad art. 124).\n4.3 Esclusa la pretesa violazione del diritto di essere sentita della reclamante, anche la conseguente ipotesi di un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore per il fatto di avere ritenuto “__________ (USA)” in luogo di __________ (Italia) quale domicilio dell'interessata (reclamo, pag. 3 n. 4) sarebbe stata respinta.\n4.4 La reclamante è infine insorta contro l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore in due rate da fr. 50'000.– ciascuna, ritenendolo eccessivo ed esagerato e finanche non sufficientemente dilazionato. A detta dell'interessata l'abitazione di __________ (Ticino, Svizzera) riconosciutale a titolo di legato dal defunto convivente copriva ampiamente l'eventuale pretesa per ripetibili dei convenuti (reclamo, pag. 3 n. 6 e pag. 4 n. 7). Se non che il Pretore aveva precisato che il corrispondente mappale n. __________ RFD di __________ risultava ancora iscritto a nome del defunto convivente e che l'asserito legato era oggetto di contestazione (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo). Rilevando che “manca ancora il certificato ereditario e i beni non sono ancora stati divisi” (reclamo, pag. 4 n. 6), la reclamante stessa avvalorava di fatto la conclusione del primo giudice. D'altro canto poi una mera aspettativa ereditaria non garantiva la sicurezza di un pagamento in contanti o di una garanzia bancaria irrevocabile (art. 100 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario CPC, Lugano, 2011, pag. n. 416 ad art. 100)."}