{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-93_2016-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120987&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e97dff4a3c1fa36f6af662979643e37d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.02.2016 13.2015.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione processuale per spese ripetibili. 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Accanto alle fattispecie di cui all'art. 241 CPC, l'art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove le parti convengono che la causa è divenuta priva d'oggetto oppure laddove la perdita d'oggetto è assolutamente palese e indiscutibile (Trezzini in Cocchi/Trezzini/\nBernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, pag. 1069 seg. ad art. 242).\n2.1 Accertato che l'attrice non aveva provveduto al pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione processuale entro il termine suppletorio assegnatole con ordinanza 16 novembre 2015 e prorogato di 10 giorni l'ultima volta con ordinanza 9 dicembre 2015 (cfr. art. 138 cpv. 3 e 145 cpv. 1 lett. c CPC), con decisione 9 febbraio 2016 il Pretore ha dichiarato la petizione 12/13 agosto 2013 dell'attrice (inc. n. OR.2013.147) inammissibile. Copia di questo giudizio è stato trasmesso a questa Camera, che si occupa del pendente reclamo interposto contro la decisione sulla cauzione, reclamo per legge sprovvisto di effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC). Ora, non risulta che il Pretore abbia subordinato la fissazione del termine suppletorio giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC alla crescita in giudicato della decisione sulla cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.– (decisione impugnata, pag. 3). Mentre sulla richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo questa Camera non si è ancora espressa. E, invero, neppure a fronte dell'assegnazione del termine suppletorio per versare la 1a rata di fr. 50'000.– la reclamante ha mai sollecitato una decisione al riguardo.\n2.2 Ciò detto, dovendosi oramai costatare come sia stato dichiarato inammissibile il procedimento di merito promosso dall'attrice, ne consegue che il reclamo avverso la decisione sulla cauzione ha perso incontestabilmente ogni interesse. Sicché, diventato privo d'oggetto, il gravame deve essere stralciato dai ruoli in applicazione dell'art. 242 CPC. Restano nondimeno da decidere le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) attinenti il reclamo.\n3. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno condotto al suo stralcio (Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad art. 242; Leumann/Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 9 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).\n4. Ora, l'art. 320 CPC dispone che con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC non sono poi ammesse né nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.\nIn sostanza il Pretore, esperite le necessarie verifiche, ha escluso un domicilio in Ticino (Svizzera) dell'attrice, che all'udienza di conciliazione era stato rettificato in __________ (USA). La copia della carta di soggiorno prodotta il 2 giugno 2015 attestava poi solo di un suo ingresso in Italia il 23 marzo 2015, senza comprovare l'effettiva residenza in quel paese. Ha poi rilevato che l'art. 17 della Convenzione dell'Aia relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) – di cui Svizzera e Italia erano parte – dispone l'esonero dalla cauzione per cittadini di uno Stato membro, aventi domicilio in uno di essi. Considerato però che l'attrice è cittadina statunitense e che gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto una convenzione in tal senso, il Pretore ha accolto l'istanza di cauzione, che ha fissato in fr. 100'000.–, da versare in due rate.\n4.1 La reclamante ha allegato al reclamo copia di una carta d'identità italiana a lei intestata (ma non valida per l'espatrio) emessa il 2 luglio 2015 insieme al suo codice fiscale italiano (doc. C) e copia del passaporto datato 13 luglio 2011 di __________, con cui ha affermato di essere convolata a nozze a inizio 2015 (doc. D). Trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in questa sede, come tali sarebbero stati dichiarati inammissibili per l'art. 326 cpv. 1 CPC. Ciò vale anche riguardo ai fatti che da essi la reclamante pretendeva dedurre a sostegno del reclamo, e meglio il suo comprovato e intervenuto trasferimento di domicilio da __________ (USA) in Italia, e meglio a __________ (reclamo, pag. 3 n. 5 e pag. 4 n. 6). In aggiunta sarebbe bastato peraltro rilevare che, a ben vedere, la carta d'identità nulla specificava riguardo allo stato civile della reclamante (doc. C pag. 1) e che, semmai, il passaporto di colui che era presentato quale coniuge attestava di un domicilio di quest'ultimo a “__________ (ZAF)” (doc. D pag. 2) e non a __________ (Italia). Per il resto, la soppressione della cauzione per sopravvenuta modifica delle circostanze avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice che l'aveva concessa, nell'ambito di una richiesta giusta l'art. 100 cpv. 2 CPC."}