{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-93_2016-02-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120987&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e97dff4a3c1fa36f6af662979643e37d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.02.2016 13.2015.93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cauzione processuale per spese ripetibili. 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Esame del probabile esito del reclamo per decidere sulle spese giudiziarie\n\ne\nCO 3\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 15 ottobre 2015 di RE 1 contro la decisione 2 ottobre 2015 con la quale il Pretore le ha imposto una cauzione processuale di complessivi fr. 100'000.–, da versare in due rate di fr. 50'000.– ciascuna;\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 (1964), cittadina americana, dalla seconda metà degli anni '80 ha condiviso in unione di fatto la vita e il lavoro del cantante e compositore R__________ (1949), cittadino britannico, deceduto a __________ il 26 settembre 2003. CO 1 (1978) e CO 2 (1979) sono i figli legittimi di R__________ nati da un suo precedente matrimonio. Le disposizioni di ultima volontà del defunto sono state pubblicate in data 23 gennaio 2004 e 27 febbraio 2004, cui ha fatto seguito l'allestimento dell'inventario successorio. CO 3 è stato nominato amministratore dell'eredità con decisione 19 dicembre 2007 della prima Camera civile del Tribunale d'appello, confermata dal Tribunale federale il 9 dicembre 2008.\nCO 1 e CO 2 hanno impugnato il testamento con un'azione di nullità, rispettivamente di riduzione, vertenza poi sospesa nella prospettiva di una risoluzione extragiudiziale. Un progetto di accordo (Global deed of Arrangement) era stato siglato nel 2007. Divergenze sorte tra le parti ne avevano però impedito la sottoscrizione.\nB. Con istanza di conciliazione 17 ottobre 2012 RE 1 ha convenuto davanti alla Pretura del Distretto di Lugano gli eredi CO 1 e CO 2 e l'amministratore dell'eredità CO 3. Il 17 aprile 2013 all'interessata è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2012.670).\nCon petizione 12/13 agosto 2013 RE 1 ha chiesto la condanna degli eredi a pagarle la metà del patrimonio complessivo (stimato in almeno fr. 4'370'711.50 e US$ 126'603.50) riconducibile al defunto R__________ e la metà di quanto percepito nei precedenti anni dagli eredi e dall'amministratore dell'eredità a titolo di diritti d'autore, dividendi e qualsiasi altro vantaggio economico o retribuzione, oltre ad un'indennità da stabilire a titolo di danno per mala gestione e a fr. 150'000.– per costi legali e di procedura già sopportati. In via subordinata ha chiesto la liquidazione del patrimonio del defunto in ragione di metà tra gli eredi e l'attrice, rispettivamente la nomina di un liquidatore con l'incarico di procedere in tal senso, la condanna degli eredi a pagare una somma da stabilire quale risarcimento danni per mala gestione e di fr. 150'000.– per i costi legali e di procedura già sostenuti.\nC. Con istanza 21 ottobre 2013 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di imporre a RE 1 la prestazione di una cauzione giusta l'art. 99 CPC di fr. 220'509.– a garanzia delle spese ripetibili.\nCon ordinanza 5 novembre 2013 il Pretore ha sospeso la causa di merito fino a crescita in giudicato della decisione sulla cauzione rispettivamente fino all'avvenuto versamento della cauzione.\nD. L'udienza di discussione sulla cauzione processuale si è tenuta l'11 dicembre 2013. CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore. CO 1 e CO 2 hanno confermato la loro istanza. RE 1 vi si è opposta contestando che i presupposti di cui agli art. 99 segg. CPC fossero adempiuti, vista anche l'esistenza dell'abitazione di __________ (Ticino), assegnata in legato a RE 1. Considerata pretestuosa la richiesta dei convenuti, ha poi ritenuto che l'ammontare della cauzione era esagerato e sproporzionato, e comunque non sufficientemente dilazionato in base al corso della causa.\nIl 28 aprile 2015 il Pretore ha assegnato a RE 1 20 giorni, prorogati fino al 5 giugno 2015, per indicare e documentare il suo esatto domicilio. Il 2 giugno 2015 l'interessata ha trasmesso copia di una carta di soggiorno italiana.\nE. Con decisione 2 ottobre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza dei convenuti condannando RE 1 a versare sul conto della Pretura l'importo di fr. 100'000.–, o nella forma di una garanzia bancaria irrevocabile di pari importo, di cui fr. 50'000.– entro 30 giorni e fr. 50'000.– dopo le prime arringhe, previa assegnazione di un termine.\nF. Con reclamo 15 ottobre 2015, e previa concessione dell'effetto sospensivo, RE 1 chiede la riforma della decisione in questione, nel senso di rigettare l'istanza di cauzione. In via subordinata chiede che la cauzione sia fissata in complessivi fr. 15'000.–, di cui fr. 10'000.– da versare in contanti o tramite garanzia bancaria entro 30 giorni e i restanti fr. 5'000.– a dipendenza dell'avanzamento della vertenza.\nCon scritto 4 novembre 2015 CO 3 si è rimesso alla decisione di questa Camera rinunciando a indennità per ripetibili. Dal canto loro, con osservazioni 5 novembre 2015, CO 1 e CO 2 si oppongono alla concessione dell'effetto sospensivo e chiedono di respingere il reclamo.\nG. Con decisione 9 febbraio 2016, comunicata al Presidente di questa Camera il giorno 11 febbraio 2016, il Pretore ha dichiarato la petizione inammissibile per mancato pagamento della 1a rata di fr. 50'000.– della cauzione per spese ripetibili entro il termine suppletorio fissato nel frattempo all'attrice in applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPC.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello."}