Aggiungasi per il resto che, a fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali. Vista la particolarità del caso di specie, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali per questa procedura, non senza ricordare all'istante che un suo atteggiamento più responsabile e ragionevole avrebbe evitato un inutile dispendio di denaro e che, in futuro, non potrà sempre e necessariamente confidare sull'indulgenza ancora una volta qui riservatale. Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di condono 15 dicembre 2014 di IS 1 è respinta. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3.