11) per non ammettere IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio. In particolare, allora questa Camera aveva fra l'altro reso attenta l'interessata che “il diritto di accesso ad una giustizia equa non legittima l'utilizzo ad oltranza dell'istituto del gratuito patrocinio per avvalersi in modo indistinto e reiterato di strumenti giudiziari che, per il fatto di essere finanziati dall'ente pubblico e dalla collettività, impongono un atteggiamento responsabile e di rigore”. Aggiungasi per il resto che, a fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali.