Nel caso di specie si è confrontati ad una persona che, nata il 31 ottobre 1968, è ancora relativamente giovane e – per quanto dato di sapere – abile al lavoro. In assenza di altri elementi nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono di spese processuali. Peraltro ritenere il contrario significherebbe in concreto legittimare il raggiro dei presupposti già considerati e specificati da questa Camera nel contesto della decisione 1° settembre 2014 (inc. n. 13.2014.34 consid. 11) per non ammettere IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio.