III CCA 1° settembre 2014 [inc. n. 13.2014.34) consid. 11; sentenza del Tribunale federale 8 ottobre 2014 [4D_68/2014] pag. 3), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali. 5.2 IS 1 beneficia di prestazioni assistenziali dall'ottobre 2011, e ha quindi documentato la sua oggettiva indigenza. Tuttavia questo non consente di escludere a priori una prospettiva futura positiva, e meglio che il pagamento delle spese processuali da condonare – fissate dalla decisione 1° settembre 2014 (sopra, consid. 1) – resti per l'interessata comunque sostenibile a fronte di un lasso di tempo spalmato su dieci anni.