, n. 10 ad art. 112). Il richiedente non va favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all'obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell'aiuto (Rüegg, op. cit., n. 1 ad art. 112; Jenny, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112). Il condono è comunque escluso se l'indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112). 5.